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scritto da Super amministratore   01/03/2010

PIANO CASA

Il Consiglio comunale nella seduta del 30.10.2009 con atto n. 63, reso immediatamente eseguibile, ha approvato gli adempimenti di competenza comunale ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R.V. 14/2009 "Piano Casa".

 

Di seguito si riporta il dispositivo del deliberato:

"D E L I B E R A

DI APPLICARE, sulla base delle specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale riportate in narrativa, la normativa di cui agli articoli 2,3 e 4 della L.R.V. delle disposizioni della L.R.V. 8 luglio 2009, n. 14 su tutto il territorio comunale, con i seguenti ulteriori limiti e modalità rispetto a quanto previsto dalla stessa Legge:

  1. tutti gli interventi dovranno rispettare le norme in materia distanze dai confini di proprietà previste dalle N.T.A. del PRG vigente;

  2. relativamente agli interventi di cui agli articoli 2 e 3, la deroga allaltezza massima prevista dalle N.T.A. per la ZTO di appartenenza è applicabile solamente agli interventi ad uso residenziale e non potrà superare la percentuale del 30%;

  3. gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 relativi agli allevamenti zootecnici intensivi, sono consentiti qualora rispettino le distanze previste dalla normativa igienico sanitaria in materia ed in particolare quelle previste dalla D.G.R. 8 ottobre 2004, n. 3178;

  4. gli ampliamenti di edifici adibiti ad attività produttiva e commerciale dovranno dotarsi della quantità di parcheggi previsti dalle vigenti norme tecniche di attuazione, in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti;

  5. non trovano applicazione gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 negli ambiti delle zone Produttive (D) agli edifici destinati ad uso residenziale con funzione pertinenziale alle superfici produttive (es. alloggio per custode o simili);

  6. trovano applicazione gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 per gli edifici ubicati fuori dalle aree di inedificabilità assoluta individuate da disposizioni di normativa statale;

  7. Sono escluse dallapplicazione della L.R. n. 14/2009 le attività produttive ubicate in zona impropria e/o classificate come attività da bloccare e/o trasferire.

  8. le esclusioni di cui alla lettera a) dellart. 9 della L.R.V. n. 14/2009 sono estese allintero ambito del "Centro Abitato di Pieve" come delimitato da delibera G.R.V. n. 833 dell11.03.2005, in quanto aree soggette a particolari forme di tutela storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico:

  9. gli interventi sugli gli edifici di valore monumentale e testimoniale, nonché le Ville Venete e relative pertinenze e contesti figurativi, disciplinati dagli artt. 8.3.4 e seguenti delle NTA del PATI citato, qualora non esclusi dallapplicazione della L.R. n. 14/2009 ai sensi dellart. 9, comma 1, lett. b), sono subordinati al parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e al Paesaggio".

  10. di definire "casa a " SCHIERA: tipi edilizi determinati da unita' architettoniche ripetute e continue (anche parzialmente) con più di 6 unita';"

  11. le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R.V. 8 luglio 2009, n. 14 si applicano alla residenza pertinenziale all attività produttiva ubicata in zona impropria;

  12. le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di adozione della presente deliberazione relativi alla prima casa di abitazione;"

Per ulteriori informazioni sulla normativa attinente si indirizza al sito della Regione del Veneto:

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Urbanistica+e+Beni+Ambientali/PianoCasa.htm

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